Art. 2.
(Esposizione del contrassegno).

      1. Il contrassegno disabili deve essere posto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, solamente quando tale veicolo è al servizio della persona disabile titolare del contrassegno stesso, cioè quando l'intestatario è a bordo del veicolo ovvero nelle immediate vicinanze o nel parcheggio a lui più comodo da raggiungere.
      2. Il documento di cui al comma 1 non deve essere né fotocopiato né riprodotto.
      3. Al fine di agevolare il controllo delle Forze dell'ordine, è consentita l'esposizione, nella parte posteriore del veicolo, di un pittogramma, amovibile, su cui è stilizzata la simbologia internazionale della persona disabile. Tale pittogramma, comunque, non dà diritto al godimento dei benefìci previsti dallo speciale contrassegno, se questo non è correttamente esposto sul parabrezza anteriore.

 

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